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Moduli B1 per i danni dall'alluvione: tutte le risposte ai principali dubbi sulla compilazione

roberto paradisi 5' di lettura Senigallia 14/10/2022 - La Regione Marche ha pubblicato i moduli "B1" per l'erogazione dei contributi per i privati che hanno subito danni dalla tragica alluvione del 15 settembre scorso. La compilazione però risulta difficoltosa per molti cittadini e il tempo stringe dal momento che dovranno essere riconsegnati entro il 27 ottobre.

Molti lettori ci hanno chiesto spiegazioni su come compilare i moduli, sulle conseguenze delle proprie dichiarazioni, sui criteri da seguire o sulla possibilità di chiedere danni ulteriori. Abbiamo intervistato a questo riguardo un professionista, l’avvocato cassazionista Roberto Paradisi, già consigliere comunale, che era già stato impegnato nel primo processo per l’alluvione del 2014. A lui abbiamo chiesto di rispondere alle principali questioni sollevate dai nostri lettori.

Avvocato Paradisi, anzittutto vogliamo spiegare la logica e la funzione del contributo ottenibile con compilazione del modulo B1?
"Occorre ben specificare che le operazioni di compilazione consegna di questo modulo rispondono a due sole esigenze: da una parte, distribuire un modesto contributo (massimo 5 mila euro) finalizzato ad un immediato piccolo sostegno alla ripresa della vita di ogni giorno; dall’altra svolgere una ricognizione generale dei danni subiti dalla popolazione. Incaricato di gestire l’erogazione di tali fondi è il presidente della Regione Marche nominato “commissario delegato” con apposita ordinanza della Protezione Civile.

Si tratta di un risarcimento del danno?
"Assolutamente no. E’ bene anche chiarire (nel modulo non viene riportato nemmeno nelle note esplicative) che una cosa è il contributo che verrà erogato (una sorta di indennizzo) e altra cosa è il risarcimento dei danni. Il “contributo” che elargisce la pubblica amministrazione in questo caso (grazie a fondi appositamente stanziati) prescinde totalmente dalla responsabilità di terzi. Compilando questo modulo, è bene dirlo in modo molto chiaro, non si formula alcuna richiesta di risarcimento dei danni. Quella andrà fatta in modo autonomo (danneggiato per danneggiato) in altra forma e indirizzata agli eventuali responsabili e, soprattutto, ai responsabili civili per fatto dei futuri imputati (enti pubblici ed eventualmente compagnie di assicurazione). Non esistono moduli per tali richieste.

Il risarcimento futuro è compatibile con l’accettazione del contributo ottenibile con il modulo B1?
Assolutamente si. Se e quando la magistratura appurerà eventuali colpe e responsabilità, i danneggiati potranno formulare richiesta di risarcimento dei danni al netto di quanto già ottenuto con contributi vari o indennizzi da parte di eventuali compagnie assicurative (nel senso che dal danno subito andrà detratto quanto già ottenuto per altre vie). Tutti i danni possono essere oggetto di richiesta di risarcimento (lesioni, beni immobili, beni mobili di qualsiasi natura etc..). Sarà anche possibile e consigliabile per le persone offese e danneggiate dal reato costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale che scaturirà dalle indagini attualmente in corso. Anche in quella sede si potrà avanzare richiesta di risarcimento dei danni”.

L’attuale contributo che si richiede con modello B1 quali danni copre?
Solo quelli strettamente necessari alla ripresa della vita quotidiana, tant’è che l’art. 4 dell’ordinanza della Protezione Civile del 17 settembre si riferisce espressamente all’immediato “sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa” (ma possono fare domanda, seguendo la stessa logica di ripresa di vita associativa, anche le associazioni senza scopo di lucro). Il che significa che tale contributo interviene laddove vi siano stati danni all’abitazione “principale abituale e continuativa” (compresi parti comuni dell’edificio e/o aree esterne a patto però che siano funzionali all’ingresso all’abitazione) o danni ai beni mobili strettamente necessari alla vita di ogni giorno (ad esempio: frigorifero, fornelli, elettrodomestici indispensabili alla cucina in genere, letto o materassi …)”.

Quali danni sono esclusi dall’assegnazione del contributo?
Tutti quelli non strettamente necessari alla immediata ripresa della quotidianità: ad esempio, danni a immobili in cui non si abita, danni a ruderi, danni a pertinenze che siano distinte dal fabbricato principale (pensiamo ad una rimessa), danni ad aree esterne che non siano funzionali a raggiungere l’abitazione (pensiamo al giardino), danni ad autovetture e motocicli…” .

Come devono essere stimati i danni?
In questa fase non servono tecnici o periti e relazioni di stima precise, anche se è consigliabile (ma non obbligatorio) assumere un parere tecnico sommario. Questo, a mio avviso, per essere poi il più coerenti possibili con future richieste di risarcimento dei danni. La stima deve essere fatta in termini appunto sommari ma il più possibile realistici. Si possono ovviamente allegare fatture, fotografie e documenti di supporto ma non sono assolutamente obbligatori”.

Si possono dichiarare danni superiori ai 5 mila euro in detti moduli?
Certo. La stima globale (anche superiore ai 5 mila euro che rappresenta il tetto massimale di questo contributo) servirà alla ricognizione generale che deve predisporre il Commissario delegato”.

Sono cumulabili il “contributo per l’autonoma sistemazione” (CAS) e il contributo di massimo 5 mila euro ottenibile con la richiesta del modulo B1?
No, chi chiede l’erogazione del contributo rinuncia automaticamente (a far data dalla erogazione del contributo stesso di cui al modulo B1) al CAS. La logica di tale incompatibilità è che dal momento dell’erogazione del contributo è possibile ripristinare la vita quotidiana nella abitazione principale e per cui non vi è necessità di ulteriori aiuti”.

Quali ulteriori consigli fornirebbe a chi è stato colpito dall’alluvione?
Consiglio di documentare in tutti i modi i danni (anche con video o fotografie della situazione ante-alluvione e fotografie – se fatte – dei beni danneggiati o anche dei cumuli di macerie davanti alle proprie abitazioni ed ovviamente documentazione dei danni agli immobili) conservando ogni documentazione utile. Consiglio poi di non buttare piccoli oggetti di valore divenuti inservibili. Un adempimento utilissimo, in caso di smarrimento o distruzione di polizze assicurative, contratti, documentazione di premi pagati, prove di pagamenti di rate di finanziamenti o altro … è presentarsi a carabinieri o polizia e presentare formale denuncia di smarrimento/distruzione di tali documenti con descrizione puntuale di quanto non più in proprio possesso”.








Questo è un articolo pubblicato il 14-10-2022 alle 15:08 sul giornale del 15 ottobre 2022 - 2782 letture

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