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L’Altra Senigallia: iscrizioni, tasse scolastiche e contributo scolastico. Chiarezza sull’obbligatorietà dei pagamenti

scuola covid 2' di lettura Senigallia 03/02/2021 - Cosa è obbligatorio pagare al momento dell’iscrizione a scuola e cosa è facoltativo? Questa è la domanda che molti genitori si pongono vista la poca chiarezza in merito. Innanzi tutto è bene specificare cosa si intende per tasse scolastiche e contributo scolastico.

Le tasse scolastiche sono quelle tasse che vanno versate obbligatoriamente allo Stato una volta terminata la scuola dell’obbligo; ne consegue che fino alla terza classe delle scuole superiori di secondo grado nulla è dovuto (la Finanziaria 2007 ha previsto l’innalzamento dell’obbligo scolastico fino a 16 anni). Sono previsti inoltre degli esoneri dal pagamento anche per studenti frequentanti la quarta e quinta superiore per motivi economici o per meriti scolastici.

Il contributo scolastico invece è un contributo volontario che i genitori versano direttamente alla scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa. La riprova è data dal fatto che è possibile detrarlo dalla denuncia dei redditi con la dicitura “Erogazione liberale”.

L’importo da versare viene fissato con una delibera dal Consiglio Scolastico dell’istituto di appartenenza ma che non può in nessun caso deliberarne l’obbligatorietà.

A tal fine si rimanda a due circolari del MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca), per la precisione la n°312 del 20/03/2012 e la 593 del 07/03/2013 entrambe visibili in calce all’articolo.

Tali circolari, inviate a tutti i dirigenti scolastici, ribadiscono la liberalità del contributo scolastico stesso ed ammoniscono di non esercitare alcuna forma di coercizione per ottenerne il pagamento.

Nella già citata nota 593 del 07/03/2013 il MIUR specifica chiaramente che, cito testualmente, “qualsiasi discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione, …omississ …, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli” e viene addirittura richiamato l'art. 23 della Costituzione, ai sensi del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

In realtà una parte di questo contributo risulterebbe obbligatoria in quanto comprenderebbe il rimborso alla scuola per le spese sostenute per assicurazione, servizio fotocopie e libretto giustificazioni assenze ma, in tal caso, l’Istituto scolastico di appartenenza dovrebbe specificare chiaramente l’ammontare della quota obbligatoria e l’ammontare di quella volontaria.

In conclusione il versamento del contributo volontario favorirà sicuramente la formazione dei ragazzi ma, il rifiuto a farlo, non potrà portare a nessun tipo di discriminazione nei confronti degli alunni, né potrà la scuola modulare la richiesta dell’importo da versare in base al reddito familiare o ad una attestazione ISEE.








Questo è un articolo pubblicato il 03-02-2021 alle 09:58 sul giornale del 04 febbraio 2021 - 552 letture

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